Lo scorso 1° luglio 2019 è entrato in vigore, per i soggetti passivi IVA il cui volume d’affari è superiore ai 400 mila euro annui, l’obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri. Dal 1° gennaio 2020 tale obbligo scatterà per tutti gli esercenti attività commerciali al minuto e assimilate a prescindere dal volume d’affari realizzato.
Come noto, in via generalizzata dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate saranno tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono pertanto gli obblighi di registrazione.
Premessa:
L’introduzione graduale della trasmissione telematica dei corrispettivi, si completerà a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2020, quando sarà obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA che esercitano le attività di cui all’art. 22 DPR 633/72.
Nello specifico, si evidenzia che il nuovo obbligo è stato introdotto in due fasi:
- dal 01.07.2019 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 01.01.2020 per la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ha effetti diretti su specifici adempimenti operativi. In particolare, sostituisce:
• la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, co. 1, del DPR 633/1972 (la quale resta comunque possibile su base volontaria);
• le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima rispettato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Documento commerciale:
Gli operatori IVA, in obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, devono rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza commerciale (documento commerciale), contenente i medesimi dati dello scontrino fiscale, memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate (art. 17 del DL n. 119/2018).
Si fa presente che qualora il documento commerciale sia integrato con il codice fiscale del cliente, esso assume valenza fiscale e consente la detrazione della relativa spesa (qualora sia previsto).
Modalità di trasmissione:
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi può avvenire mediante registratori di cassa telematici o il nuovo servizio web dell’Agenzia delle Entrate “Documento Commerciale On-line”.
Quest’ultima modalità, rispetto alla prima, permette di predisporre online il documento commerciale che in automatico assolve l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Nello specifico, si tratta di una procedura web messa a disposizione dei contribuenti in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o quelle dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns) e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso.
Credito d’imposta per i registratori telematici:
Per l’acquisto dei registratori di cassa telematici, gli esercenti possono beneficiare di un credito d’imposta per ogni misuratore fiscale, fino a un massimo di 250 euro in caso di nuovo acquisto e di 50 euro in caso di adattamento di quello già posseduti, limitatamente agli esercizi 2019 e 2020.
Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Questioni applicative:
di seguito alcune delle principali problematiche operative:
- Utilizzo carta ordinaria (non fiscale): atteso che il nuovo obbligo sostituisce le modalità di assolvimento della certificazione fiscale dei corrispettivi (rappresentate dalla ricevuta o scontrino fiscale) e che il documento commerciale potrà essere inviato anche per e-mail al cliente (e in formato pdf), non risulta più necessario utilizzare la carta termica omologata;
- Annullamento di scontrini: è possibile procedere all’annullamento del documento commerciale già emesso, anche in precedenti giornate, recuperando il codice identificativo dell’operazione. Tuttavia non si esclude che frequenti annullamenti durante l’arco della giornata possano determinare una richiesta di informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- Indicazione del resto: è stato chiarito nell’ambito di un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 338 del 12 agosto 2019, che il layout del documento commerciale prevede tra le varie voci anche l’indicazione del “resto”, la cui compilazione è diretta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso. Tuttavia è stato altresì precisato che la mancata indicazione del “resto” nel documento commerciale non comporta l’applicazione di sanzioni;
- Procedura di reso: l’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione del principio di diritto n. 21/2019, ha chiarito come effettuare la procedura di reso. La procedura deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario, quali:
o le generalità del soggetto acquirente;
o l’ammontare del prezzo rimborsato;
o i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;
o il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.
A ciò si aggiunge il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita;
- Registro dei corrispettivi: con la trasmissione telematica dei corrispettivi viene meno l’obbligo di tenuta del relativo registro. Nel periodo di prima applicazione potrebbe risultare utile, ai fini di una verifica giornaliera dei dati trasmessi, proseguirne la regolare tenuta;
- Registro dei corrispettivi di emergenza: in caso di malfunzionamenti, interruzioni di operatività del registratore telematico o assenza del collegamento internet, si suggerisce l’adozione di un registro cartaceo d’emergenza (o di continuare la compilazione del registro tradizionale) ove annotarvi le vendite giornaliere non trasmesse in via telematica. In questi casi l’operazione fondamentale da seguire, dopo aver chiesto l’intervento del tecnico, sarà quella di accedere alla sezione “Fatture e corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate e dichiarare che il Registratore Telematico è FUORI SERVIZIO. La successiva riattivazione non è soggetta a segnalazioni particolari;
- Aggregazione corrispettivi giornalieri: nel caso in cui l’esercente utilizzi un numero di punti cassa non inferiore a tre, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati possono essere effettuate mediante un unico punto di raccolta, collegando i registratori telematici attraverso un server appositamente dedicato;
- Periodo di ferie e chiusura: nell’ipotesi di interruzione dell’attività (diversa da quella dipendete da malfunzionamenti dell’apparecchio) il registratore provvede, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, all’elaborazione e all’invio di un unico file relativo al periodo di chiusura.
Sanzioni:
In caso di inosservanza dei nuovi obblighi (mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri) si applica una sanzione del 100% dell’IVA corrispondente all’importo non documentato con un minimo di 500 euro.
Tale sanzione si applica anche nel caso di mancata annotazione nel registro di emergenza (nell’ipotesi di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico).
La stessa norma prevede, che anche qualora non risultino omesse annotazioni, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature telematiche la mancata tempestiva richiesta di intervento per la riparazione, con segnalazione del guasto all’Agenzia delle Entrate, è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Inoltre, tra le sanzioni accessorie, può essere disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese qualora, nel corso di un quinquennio, all’esercente siano contestate quattro distinte violazioni all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi compiute in giorni diversi.
La sospensione può essere estesa per un periodo da uno a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro.
Per il primo semestre di vigenza dell’adempimento, il decreto crescita ha previsto sia per i contribuenti obbligati a partire dal 1° luglio 2019 sia per la generalità dei soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’invio dei dati potrà avvenire entro un mese dalla data di effettuazione dell’operazione senza che siano irrogate le sanzioni.
Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.
Cordiali saluti.
Studio Varenna
Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale. Lo Studio non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali e/o incomplete
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